IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione Civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14
giugno 2002, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
10 gennaio 2003 e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 20 gennaio 2012 con il  quale  e'  stato  prorogato,
fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza nel territorio  delle
isole Eolie; 
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'Interno   delegato   al
coordinamento della protezione civile n. 3225 del  2  luglio  2002  e
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3266  del  7
marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con  la  quale  il
Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  e'  stato  nominato
Commissario  delegato  per  fronteggiare  i  danni  verificatisi  nel
territorio delle isole Eolie, derivanti  dagli  effetti  indotti  dai
fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli; 
  Visto,  inoltre,  l'art.  18  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 sopra citata, con cui
il Sindaco di Lipari e' stato nominato  funzionario  delegato  ed  e'
stata disposta l'apertura di una apposita  contabilita'  speciale  al
medesimo intestata; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi per il  superamento  della
situazione di criticita' legata alla  realizzazione  dell'approdo  di
Ginostra nell'isola di Stromboli; 
  Vista la nota del 27 marzo 2013, prot. 9929, del Comune di  Lipari,
a firma congiunta del Sindaco del medesimo comune e del  responsabile
unico del procedimento relativo all'intervento denominato «Lavori  di
manutenzione straordinaria e miglioramento  tecnico  -  II  stralcio»
dell'approdo di Ginostra; 
  Visto quanto disposto negli Indirizzi Operativi del Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 in materia di definizione
dei Centri di Competenza;  
  Visto il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile  del
20 luglio 2011, n. 3593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  19
settembre 2011, n. 218, contenente  l'aggiornamento  dell'elenco  dei
Centri di Competenza (CdC); 
  Visto l'Accordo-Quadro decennale, rep. n. 1153 del 2 febbraio 2012,
formalizzato tra Dipartimento  della  Protezione  Civile  e  Istituto
Nazionale di Geofisica  e  Vulcanologia  e  le  successive  collegate
convenzioni attive tra i due enti per la regolamentazione anche delle
attivita' di monitoraggio sismico e vulcanico; 
  Visto l'Accordo tra  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e
l'Universita' degli studi  di  Firenze  -  Laboratorio  di  geofisica
sperimentale - rep. n. 1176 del 4 dicembre 2012; 
  Visto l'Accordo tra  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e
l'Universita' degli studi di Firenze - SAR.net rep.  n.  753  del  23
aprile 2009; 
  Considerato che il Dipartimento della protezione  civile  indirizza
gli  obiettivi  fondamentali  delle  attivita'   tecnico-scientifiche
relative alle esigenze di protezione civile sul territorio nazionale,
finanziando i sistemi di monitoraggio dello Stromboli, al pari  degli
altri vulcani italiani, attraverso accordi e convenzioni con i Centri
di Competenza; 
  Visto, inoltre, l'art. 14, comma 5, della  predetta  ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3266 del 7  marzo  2003  con
cui  e'  stato  istituito  presso  l'isola  di  Stromboli  il  Centro
Operativo Avanzato (COA) quale  presidio  territoriale  avanzato  del
Dipartimento della protezione civile; 
  Considerato  che  il  Dipartimento  della  protezione  civile,  con
verbale di consegna prot.  n.  2010/525.R.I/FSIC/SPA  del  24  maggio
2010,  ha  ricevuto  in  consegna,  per  il  periodo  di  tre   anni,
dall'Agenzia del demanio-filiale Sicilia, ai sensi  dell'art.  6  del
decreto del Presidente della  Repubblica  13  luglio  1998,  n.  367,
l'immobile demaniale denominato «Stazione semaforica o vedetta»,  ove
e' sito il predetto Centro Operativo Avanzato; 
  Considerato,  altresi',   che   il   vulcano   Stromboli   presenta
un'attivita' esplosiva persistente i cui effetti,  generalmente,  non
si estendono oltre il perimetro dell'area craterica sommitale  e  che
saltuariamente tale attivita' e' interrotta  da  esplosioni  violente
che possono scagliare prodotti a quote piu' basse, anche in grado  di
danneggiare gli abitati di Stromboli  e  Ginostra,  nonche'  generare
frane potenzialmente in grado di innescare onde di maremoto; 
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di  mantenere  operativo  il
predetto COA, quale centro operativo di protezione civile  dell'Isola
di Stromboli, sia in caso di emergenza che in ordinario, anche con lo
scopo  di  fornire  supporto  alle  attivita'   di   monitoraggio   e
sorveglianza del rischio vulcanico; 
  Considerato che in  ragione  del  rischio  derivante  dalla  natura
vulcanica e dalla particolare collocazione geografica dell'arcipelago
delle isole  Eolie,  sono  state  poste  in  essere,  anche  mediante
l'acquisto di mezzi, strutture e materiali da parte del  Dipartimento
della protezione civile, iniziative finalizzate alla salvaguardia  ed
alla tutela delle persone ai sensi delle ordinanze sopra  richiamate,
anche in considerazione del fatto che nel periodo estivo nel predetto
arcipelago si registra  un  notevole  incremento  della  densita'  di
popolazione dovuto al massiccio afflusso turistico; 
  Ravvisata,   inoltre,   l'opportunita'   che,   nell'ambito   della
pianificazione comunale di  emergenza,  il  Comune  di  Lipari  possa
prevedere l'utilizzo di sistemi  tecnologici  di  allertamento  della
popolazione in caso di eventi connessi con  l'attivita'  del  vulcano
Stromboli; 
  Considerato che sulle isole di Stromboli e Panarea sono attualmente
installati  un  sistema  di  allertamento  acustico  e  una  rete  di
comunicazione radio finalizzata all'attivazione del predetto sistema,
utilizzabile anche per trasmissioni di emergenza a livello locale; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di assicurare,  senza  soluzioni
di  continuita',  il  subentro  del  Comune  di  Lipari  nelle  sopra
richiamate attivita', anche in un contesto di necessaria  prevenzione
da possibili  situazioni  di  pericolo  per  la  pubblica  e  privata
incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100; 
  Viste le note del Sindaco del  Comune  di  Lipari  prot.  n.  10930
dell'8 aprile 2013 e prot. n. 15663 del 20 maggio 2013; 
  Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Filiale Sicilia  prot.  n.
10460 del 17 maggio 2013; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota prot. 31738 del
10 maggio 2013; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  Comune  di  Lipari  e'  individuato  quale  amministrazione
ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' necessarie
al completamento  degli  interventi  da  eseguirsi  nel  contesto  di
criticita' determinatosi nel territorio delle Isole Eolie,  derivante
dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in  atto  nell'isola  di
Stromboli nonche' in  relazione  all'eccezionale  afflusso  turistico
nell'arcipelago delle Isole Eolie. 
  2. Per i fini di cui al comma 1, il Sindaco del Comune di Lipari e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro  del  medesimo  Comune  nel  coordinamento  degli
interventi. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro  trenta
giorni dalla data di pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale, le attivita' occorrenti per il  proseguimento  in
regime ordinario  delle  iniziative  di  cui  all'art.  2,  comma  5,
dell'ordinanza del Ministro dell'Interno  delegato  al  coordinamento
della protezione civile n.  3225  del  2  luglio  2002  e  successive
modificazioni. 
  3. Per i fini di cui al comma 1 il Sindaco  del  Comune  di  Lipari
provvede,    altresi',    al    completamento     delle     attivita'
tecnico-amministrative    necessarie     per     la     realizzazione
dell'intervento denominato «Lavori di  manutenzione  straordinaria  e
miglioramento tecnico - II stralcio» relativo all'approdo di Ginostra
nell'isola di Stromboli. A tal fine il Dipartimento della  protezione
civile e' autorizzato a trasferire sulla contabilita' speciale di cui
al successivo comma 5 la  somma  di  euro  880.000,00  con  specifico
vincolo di destinazione. Qualora all'esito delle  predette  attivita'
dovessero realizzarsi eventuali economie, le stesse  dovranno  essere
versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente
infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile. 
  4.  Il  Sindaco  di  Lipari,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui ai commi 2 e 3 puo'  avvalersi
della collaborazione degli Enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui  al
presente  articolo,  il  Sindaco  di   Lipari   provvede,   fino   al
completamento degli interventi  di  cui  ai  commi  2  e  3  e  delle
procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  3055  al  medesimo  gia'
intestata ai sensi dell'art. 18  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, che viene  mantenuta
operativa  per   ventiquattro   mesi   decorrenti   dalla   data   di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze previa  relazione  che  motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  ai
commi 2 e 3. 
  6. Qualora  a  seguito  del  compimento  delle  iniziative  cui  al
presente  articolo,  residuino  delle  risorse   sulla   contabilita'
speciale, il Sindaco di Lipari puo' predisporre un  Piano  contenente
gli ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al  superamento
della situazione di criticita', da realizzare  a  cura  dei  soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed
a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al  secondo
periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere  sottoposto
alla  preventiva  approvazione  del  Dipartimento  della   protezione
civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  allo  stesso  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio del Comune di Lipari ovvero, ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della Protezione  Civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ultimo periodo,
le eventuali somme residue presenti sulla  contabilita'  speciale  di
cui al comma 5 sono versate al bilancio del Comune di Lipari. 
  10.  Il  Sindaco  di  Lipari,  a  seguito  della   chiusura   della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere  per  il  supermento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Per il completamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti,  nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle  sotto
elencate disposizioni per un  periodo  di  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana: 
    a. decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13,  14,  17,  18,
19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77,  80,  81,
111, 118, 130, 132, 141, e 241, nonche' le disposizioni regolamentari
per la parte strettamente connessa. 
  12. All'esito delle attivita' di cui al comma 3 e  nelle  more  del
trasferimento dell'approdo di Ginostra  alla  Regione  Siciliana,  il
Comune di Lipari provvede, con oneri a carico del bilancio  comunale,
alla gestione ed alla manutenzione ordinaria dello stesso. La Regione
Siciliana provvede, nelle more del predetto trasferimento, con  oneri
a carico del  bilancio  regionale,  alla  manutenzione  straordinaria
dell'approdo medesimo. 
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.